Art. 5.
(Riconoscimento della FISS).

      1. La FISS, associazione che riunisce le associazioni, gli enti e le fondazioni nazionali, pubblici e privati, aventi per oggetto la sessuologia con il fine di promuover la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali, è autorizzata all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4 e 3.
      2. Alla FISS si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.